Domanda: Cosa possiamo dire riguardo alla fiscalità prevista per i disabili?
Risposta: Riferendoci all’aspetto dello scarico fiscale, ci troviamo di fronte alla possibilità di poter portare in detrazione o in deduzione alcune spese, ossia di poterle sottrarre dall’imponibile del contribuente disabile.
Per quanto riguarda le spese detraibili, esse sono stabilite in una quota fissa del 19% e sono previste per l’acquisto di ausili per la deambulazione, per il sollevamento delle persone disabili, per l’acquisto di veicoli o motoveicoli utili a promuovere l’autonomia della persona con disabilità. Per quanto riguarda i non vedenti, possono essere portate in detrazione le spese per l’acquisto del cane accompagnatore.
L’altra grande voce a favore del contribuente disabile è quella della deduzione. A differenza della detrazione, la deduzione non ha una quota fissa (ad esempio, quella del 19%) ma la sua quantificazione percentuale nasce dalla sua applicazione sulla fascia di reddito più alta del contribuente.
Dunque, rispetto alla dichiarazione dei redditi potrà godere di riduzioni di spese percentualmente maggiori. In questo caso sono previste deduzioni per spese come l’assistenza infermieristica e riabilitativa.
Domanda: Qual è il campo di applicazione dell’aliquota massima?
Risposta: Gli scaglioni sono vari e a seconda dei redditi personali dichiarati. Possiamo avere sgravi della spesa sostenuta fino al 43%.
Domanda: E rispetto al regime Iva?
Risposta: A favore dei disabili, per quanto inerente all’acquisto di ausili, è prevista una applicazione dell’Iva del 4% rispetto all’ordinario 22%. Questa viene estesa anche a sussidi tecnici e informatici per coloro che necessitano di strumenti idonei.
Domanda: Cosa possiamo dire sul trattamento fiscale dell’assegno di accompagnamento?
Risposta: Gode di un regime di esenzione fiscale e non è soggetto a doveri di dichiarazione ai fini Irpef. Il trattamento di esenzione sussiste indipendentemente dai redditi del beneficiario.