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IL QUADRO NORMATIVO e regolamentare
Il corso del 2010 è stato caratterizzato
dagli interventi legislativi di disciplina
del settore radiotelevisivo di seguito
illustrati.
D.Lgs. 15-3-2010 n. 44 recante
attuazione della direttiva 2007/65/CE
relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli
Stati membri concernenti l’esercizio
delle attività televisive.
Il 30 marzo 2010 è entrato in vigore il
d.lgs. n. 44/2010, recante l’attuazione
della Direttiva 2007/65 (direttiva servizi
media audiovisivi) con la quale si è
inteso adeguare la disciplina
comunitaria sulla radiotelevisione al
progresso tecnologico ed ai
cambiamenti in corso nel mercato
audiovisivo. Come è noto, la disciplina
che ha regolamentato il sistema
radiotelevisivo pubblico e privato in
Italia nell’ultimo quinquennio è dettata
dal Testo Unico dei servizi dei media
radiotelevisivi e radiofonici, d.lgs. n.
177 del 31 luglio 2005, la cui versione
originaria recepiva la Direttiva europea
c.d. “televisione senza frontiere”.
Con la
Direttiva “servizi di media audiovisivi,
che modifica la Direttiva “televisione
senza frontiere”, si è inteso, pertanto,
armonizzare a livello comunitario
l’attività del settore radiotelevisivo
adeguandolo allo sviluppo tecnologico
(caratterizzato dalla convergenza tra
telecomunicazioni, media e tecnologia
dell’informazione) e di mercato,
tenendo anche conto delle novità
introdotte sul piano normativo dalle
direttive comunitarie sulle comunicazioni
elettroniche. Di seguito, si illustrano le
principali novità introdotte dal
provvedimento in oggetto nel Testo Unico, rinominato Testo Unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici
(di seguito, TUSMAR):
• la prestazione dei servizi di media
audiovisivi lineari e non lineari: nel
comma 1 dell’art. 2 del Testo Unico
viene introdotta la nozione di “servizio
di media audiovisivo”, che
comprende sia servizi di tipo lineare
(forniti, indipendentemente dalla
modalità trasmissiva, per la visione
simultanea di programmi sulla base di
un palinsesto di programmi) sia non
lineari (forniti, indipendentemente
dalla modalità trasmissiva, per la
visione di programmi al momento
scelto dall’utente e su sua richiesta,
sulla base di un catalogo di
programmi organizzato dal fornitore
di servizi di media).
Sono esclusi dalla
nozione di servizio di media
audiovisivo i servizi prestati
nell’esercizio di attività non
economiche come i siti internet privati
e i servizi consistenti nella fornitura o
distribuzione di contenuti audiovisivi
generati da utenti privati a fini di
condivisione o di scambio nell’ambito
di comunità di interesse. La
tradizionale tripartizione fornitore di
contenuti/operatore di rete/fornitore
di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato
contenuta nel Testo Unico è stata
sostituita da quella operatore di
rete/fornitore di servizi di
media/fornitore di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso
condizionato. Nel Testo Unico, come
modificato dal Decreto Romani, la
responsabilità editoriale del fornitore
di servizi di media (la persona fisica o
giuridica cui è riconducibile la scelta
del contenuto audiovisivo del servizio
di media audiovisivo) viene definita,
nell’art. 2, comma 1 lettera h),
“l’esercizio di un controllo effettivo sia
sulla selezione dei programmi, ivi
inclusi i programmi-dati, sia sulla loro
organizzazione in un palinsesto
cronologico, nel caso delle
radiodiffusioni televisive o
radiofoniche, o in un catalogo, nel
caso dei servizi di media audiovisivi a
richiesta”.
All’art. 2 comma 1 lettera
b) del TUSMAR si stabilisce
l’esclusione dalla definizione di
“fornitore di servizi di media” delle
persone fisiche o giuridiche che si
occupano unicamente della
trasmissione di programmi per i quali
la responsabilità editoriale incombe a
terzi;
• titoli abilitativi: nel nuovo sistema è
prevista l’autorizzazione ministeriale,
rilasciata ai sensi dell’articolo 25 del
Codice delle comunicazioni
elettroniche (decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259), per l’attività di
operatore di rete (art. 15 del Testo
Unico), di fornitore di servizi interattivi
associati e di fornitore di servizi di
accesso condizionato, compresa la
pay per view, su frequenze terrestri in
tecnica digitale, via cavo o via
satellite (art. 31 del TUSMAR).
Parimenti, il Ministero rilascia
l’autorizzazione per la fornitura di
contenuti audiovisivi e di dati destinati
alla diffusione in tecnica digitale su
frequenze terrestri (art. 16), per la
prestazione di servizi di media
audiovisivi lineari o radiofonici via
cavo (art. 21).Invece, l’autorizzazione
alla prestazione di servizi di media
audiovisivi lineari o radiofonici su altri
mezzi di comunicazione elettronica è
rilasciata dall’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni sulla base della
disciplina stabilita con proprio
regolamento, da adottare entro il 30
giugno 2010 (art. 21 comma 1-bis).
Inoltre, l’autorizzazione alla
prestazione di servizi media
audiovisivi o radiofonici via satellite
(art. 20) e l’autorizzazione alla
fornitura di servizi di media audiovisivi
a richiesta (art. 22-bis) è rilasciata
dall’AGCOM;
• comunicazione commerciale
audiovisiva: il decreto introduce, in
aggiunta alla definizione tradizionale
di pubblicità televisiva e di
televendita, una definizione più ampia
di comunicazione commerciale
audiovisiva facendovi rientrare, tra le
diverse forme, anche le
sponsorizzazioni, le televendite e gli
inserimenti di prodotti. In relazione ai
limiti di affollamento pubblicitario,
l’art. 12 del Decreto Romani detta
una nuova disciplina, sostituendo
l’art. 38 del TUR: viene stabilito che
la trasmissione di messaggi
pubblicitari da parte di RAI non può
eccedere il 4 per cento dell’orario
settimanale di programmazione ed il
12 per cento di ogni ora (comma 1);
• diritti secondari e produzione
audiovisiva europea: nel sistema
previgente, ai sensi del comma 4
dell’art. 44 del Testo Unico, ai
produttori indipendenti dovevano
essere attribuite quote di diritti
residuali derivanti dalla limitazione
temporale dei diritti di utilizzazione
televisiva acquisiti dagli operatori
radiotelevisivi. Nel nuovo art. 44 del
Testo Unico la nozione di diritto
residuale è sostituita con quella di
diritto secondario, che il fornitore di
servizi di media deve riconoscere al
produttore indipendente, sulla base di
regolamento dell’Autorità che
stabilisce i criteri per la limitazione
temporale di utilizzo dei diritti
secondari acquisiti dai fornitori di
servizi, in misura proporzionale e
comunque connessa alla
partecipazione finanziaria delle fasi di
sviluppo e realizzazione dell’opera da
parte dei produttori indipendenti.
Rimangono invariate, invece, le
disposizioni inerenti alle cosiddette
“quote di emissione” e alle “quote di
investimento”. Pertanto, la
concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo, è tenuta a
riservare una quota minima del 20%
del tempo di trasmissione alle opere
europee degli ultimi cinque anni e a
destinare alle opere europee
realizzate da produttori indipendenti
una quota non inferiore al 15% dei
ricavi complessivi annui derivanti
dagli abbonamenti relativi all’offerta
radiotelevisiva nonché i ricavi
pubblicitari connessi alla stessa, al
netto degli introiti derivanti da
convenzioni con la pubblica
amministrazione e dalla vendita di
beni e servizi;
• protezione della proprietà intellettuale
on-line: con l’art. 6 del decreto
legislativo (che aggiunge l’art. 32-bis
al Testo Unico) si è dettata una
disciplina specifica a tutela della
proprietà intellettuale. I fornitori di
servizi di media audiovisivi, infatti,
devono assicurare il pieno rispetto dei
principi e dei diritti previsti dalla legge
sul diritto d’autore (l. n. 633/41 e
successive modifiche),
indipendentemente dalla piattaforma
utilizzata per la trasmissione di
contenuti audiovisivi, e devono
operare nel pieno rispetto dei diritti
d’autore e di quelli connessi. Tale
previsione comporta, alla luce della
definizione di servizi di media
audiovisivi, l’estensione degli obblighi
contenuti nell’art. 6 anche a tutti i
servizi di diffusione continua in diretta
o live streaming, alle trasmissioni
televisive su Internet o webcasting ed
al video quasi su domanda o near
video on demand veicolati mediante
siti Internet, compreso l’obbligo di
astenersi dal trasmettere programmi
oggetto di diritti di proprietà
intellettuale di terzi;
• eventi di particolare rilevanza e brevi
estratti di cronaca: gli artt. 7 e 8 del
Decreto Romani introducono nel
TUSMAR due nuovi articoli, il 32-ter e
il 32-quater, in base ai quali si
stabilisce, da un lato, che l’AGCOM
compili, con propria deliberazione,
una lista degli eventi considerati di
particolare rilevanza, per i quali deve
essere assicurata la diffusione in
chiaro.
Dall’altro, si attribuisce
all’AGCOM il compito di disciplinare
la trasmissione da parte di
un’emittente di estratti di eventi di
grande interesse pubblico già
trasmessi in via esclusiva da un’altra
emittente televisiva;
• tutela dei minori: il decreto legislativo
di recepimento contiene al suo art. 9
alcune importanti indicazioni di
carattere operativo volte ad
accrescere il grado di tutela dei
minori. In particolare, sono previste
apposite misure volte ad evitare che i
minori possano assistere a
trasmissioni che si caratterizzano per
la presenza di contenuti nocivi.
Ulteriori disposizioni regolamentari
Trasmissione di brevi estratti di cronaca di
eventi di grande interesse pubblico
Con la delibera n. 667/10/CONS,
l’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni ha approvato il
Regolamento concernente la trasmissione
di brevi estratti di cronaca di eventi di
grande interesse pubblico ai sensi
dell’art. 32-quater del Testo Unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici.
Nel suddetto provvedimento è
riconosciuto a tutte le emittenti televisive,
anche analogiche, indipendentemente
dalla rete di comunicazione elettronica
utilizzata, dalla modalità di trasmissione
in chiaro o criptato e dall’ambito
territoriale, il diritto di utilizzare brevi
estratti di cronaca: l’utilizzo di immagini
dell’evento per i brevi estratti di cronaca
è consentito, nel limite della durata
complessivamente non superiore ai tre
minuti per ciascun evento,
esclusivamente nell’ambito dei notiziari,
anche in edizioni successive, a partire da
un’ora dalla conclusione dell’evento fino
a 48 ore dalla conclusione dello stesso.
Pluralismo politico e istituzionale nei
telegiornali
Con la delibera 243/10/CSP, l’AGCOM
ha definito i criteri per la vigilanza sul
rispetto del pluralismo politico e
istituzionale nei telegiornali diffusi dalle
reti televisive nazionali.
Al fine di
assicurare la massima conoscenza e
trasparenza delle valutazioni
dell’Autorità, la delibera indica le
modalità e la frequenza del
monitoraggio dei telegiornali andati in
onda nell’intero arco di programmazione
con riferimento ai periodi non elettorali o
referendari e durante le campagne
elettorali.
Prestazione dei servizi lineari e non lineari
Con la delibera N. 606/10/CONS,
l’AGCOM ha approvato il regolamento
concernente la prestazione di servizi di
media audiovisivi lineari o radiofonici su
altri mezzi di comunicazione elettronica
ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, del
Testo Unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici. Per quanto di
interesse, viene stabilito, tra l’altro, che ai
fornitori di servizi di media audiovisivi o
radiofonici su reti di diffusione terrestre,
via satellite o di distribuzione via cavo, in
possesso del relativo titolo abilitativo in
corso di validità, è consentita senza
alcun onere, previa notifica da effettuarsi
all’Autorità e al Ministero ed inclusiva
anche dei dati tecnici necessari, la
ritrasmissione simultanea integrale su altri
mezzi di comunicazione elettronica, fatto
salvo il rispetto dei diritti di trasmissione
acquisiti. Con la delibera n.
607/10/CONS, invece, è stato
approvato il regolamento in materia di
fornitura di servizi di media audiovisivi a
richiesta ai sensi dell’art. 22-bis del Testo
Unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici.
Assegnazione delle frequenze
Con la delibera 497/10/CONS sono
state pubblicate le procedure per
l’assegnazione delle frequenze disponibili
in banda televisiva per sistemi di
radiodiffusione digitale terrestre, nonché
misure atte a garantire condizioni di
effettiva concorrenza tra gli operatori.
Piano di numerazione automatica dei
canali
Con la delibera n. 366/10/CONS è
stato approvato dall’AGCOM il piano di
numerazione automatica dei canali della
televisione digitale terrestre, in chiaro e a
pagamento, recante le modalità di
attribuzione dei numeri ai fornitori di
servizi di media audiovisivi autorizzati alla
diffusione di contenuti audiovisivi in
tecnica digitale terrestre.
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