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La missione
La missione del Servizio Pubblico
generale radiotelevisivo trova
fondamento nei principi posti dalla
Costituzione italiana e dall’Unione
europea con la Direttiva TV senza
frontiere del 1989 e successive
modifiche, il IX Protocollo sulla
televisione pubblica allegato al Trattato
di Amsterdam del 1993 e la successiva
Comunicazione della Commissione
delle Comunità europee 2009/C
257/01 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea del 27
ottobre 2009.
Tale missione è disciplinata dalla
normativa nazionale legislativa e
regolamentare in conformità ai predetti
principi.
In particolare gli obblighi di servizio
pubblico risultano definiti dall’insieme di
tali fonti, dalla legge 31 luglio 1997, n.
249, dalla legge 3 maggio 2004, n.
112, dal Testo Unico dei servizi dei
media audiovisivi e radiofonici della
radiotelevisione, approvato con decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dal
Contratto di Servizio sottoscritto con il
Ministero dello Sviluppo Economico.
Il servizio pubblico generale
radiotelevisivo, secondo l’articolo 45
del Testo Unico dei servizi dei media
audiovisivi e radiofonici, deve garantire,
fissando quindi il contenuto minimo
inderogabile che può essere integrato
attraverso il contratto di servizio, quanto
segue:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni
televisive e radiofoniche di pubblico
servizio con copertura integrale del
territorio nazionale, per quanto
consentito dalla scienza e dalla
tecnica;
b) un numero adeguato di ore di
trasmissioni televisive e radiofoniche
dedicate all'educazione,
all'informazione, alla formazione, alla
promozione culturale, con particolare
riguardo alla valorizzazione delle
opere teatrali, cinematografiche,
televisive, anche in lingua originale, e
musicali riconosciute di alto livello
artistico o maggiormente innovative;
tale numero di ore è definito ogni tre
anni con deliberazione dell'Autorità;
dal computo di tali ore sono escluse
le trasmissioni di intrattenimento per i
minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui
alla lettera b), in modo
proporzionato, in tutte le fasce orarie,
anche di maggiore ascolto, e su tutti i
programmi televisivi e radiofonici;
d) l'accesso alla programmazione, nei
limiti e secondo le modalità indicati
dalla legge, in favore dei partiti e dei
gruppi rappresentati in Parlamento e
in assemblee e consigli regionali,
delle organizzazioni associative delle
autonomie locali, dei sindacati
nazionali, delle confessioni religiose,
dei movimenti politici, degli enti e
delle associazioni politici e culturali,
delle associazioni nazionali del
movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute, delle
associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale e
regionali, dei gruppi etnici e
linguistici e degli altri gruppi di
rilevante interesse sociale che ne
facciano richiesta;
e) la costituzione di una società per la
produzione, la distribuzione e la
trasmissione di programmi
radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla
conoscenza e alla valorizzazione
della lingua, della cultura e
dell'impresa italiane attraverso
l'utilizzazione dei programmi e la
diffusione delle più significative
produzioni del panorama audiovisivo
nazionale;
f) la effettuazione di trasmissioni
radiofoniche e televisive in tedesco e
ladino per la provincia autonoma di
Bolzano, in ladino per la provincia
autonoma di Trento, in francese per
la regione autonoma Valle d'Aosta e
in sloveno per la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi
di utilità sociale ovvero di interesse
pubblico che siano richiesti dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e
la trasmissione di adeguate
informazioni sulla viabilità delle
strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati,
di contenuti destinati specificamente
ai minori, che tengano conto delle
esigenze e della sensibilità della
prima infanzia e dell'età evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici
radiofonici e televisivi, garantendo
l'accesso del pubblico agli stessi;
l) la destinazione di una quota non
inferiore al 15 per cento dei ricavi
complessivi annui alla produzione di
opere europee, ivi comprese quelle
realizzate da produttori indipendenti;
m) la realizzazione nei termini previsti
dalla legge 3 maggio 2004, n. 112,
delle infrastrutture per la trasmissione
radiotelevisiva su frequenze terrestri in
tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi
digitali di pubblica utilità;
o) il rispetto dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dall'articolo 38
dello stesso Testo Unico;
p) l’articolazione della società
concessionaria in una o più sedi
nazionali e in sedi in ciascuna
regione e, per la regione Trentino-
Alto Adige, nelle province autonome
di Trento e di Bolzano;
q) l’adozione di idonee misure di tutela
delle persone con handicap sensoriali;
r) la valorizzazione e il potenziamento
dei centri di produzione decentrati;
s) la realizzazione di attività di
insegnamento a distanza.