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IL QUADRO NORMATIVO e regolamentare
Il corso del 2011 è stato caratterizzato
dagli interventi legislativi di disciplina
del settore radiotelevisivo di seguito
illustrati.
Passaggio definitivo alla trasmissione
televisiva digitale terrestre
L’art. 4 del D.L. 31 marzo 2011 n. 34,
come modificato dall’art. 25, comma 2,
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito
con modificazioni dalla L. 15 luglio
2011, n. 111, ha stabilito che il termine
per delineare il calendario definitivo per
il passaggio alla trasmissione televisiva
digitale terrestre è prorogato al 30
settembre 2011. La norma precisa che
il Ministro dello Sviluppo Economico
provvederà all’assegnazione dei diritti di
uso relativi alle frequenze radiotelevisive
entro il 30 giugno 2012.
Lo stesso Ministro, con decreto dell’11
maggio 2011 ha modificato, per
sopraggiunte considerazioni di natura
tecnica, il calendario nazionale per il
passaggio definitivo alla trasmissione
televisiva digitale terrestre, rimodulando
il secondo semestre 2011 (passaggio
definitivo in Liguria, Toscana e Umbria,
Marche, Abruzzo e Molise) e il primo
semestre 2012 (passaggio definitivo in
Basilicata e Puglia, Sicilia e Calabria).
Successivamente, con D.M. 15
settembre 2011, è stato posticipato al
primo semestre 2012 il passaggio
definitivo in Abruzzo e Molise.
Con ulteriori decreti, il Ministro ha
stabilito il passaggio definitivo alla
trasmissione televisiva digitale terrestre
in Liguria a partire dal 10 ottobre 2011
ed entro e non oltre il 2 novembre
2011 (D.M. 24 giugno 2011), in
Toscana, Umbria e nelle province di La
Spezia e di Viterbo a partire dal 3 novembre 2011 ed entro e non oltre il 2
dicembre 2011 (D.M. 24 giugno 2011),
nelle Marche a partire dal 5 dicembre
2011 ed entro e non oltre il 21 dicembre
2011 (D.M. 24 giugno 2011), in
Abruzzo e Molise, inclusa la provincia di
Foggia, a partire dal 7 maggio 2012 ed
entro e non oltre il 23 maggio 2012
(D.M. 14 dicembre 2011), in Puglia e
Basilicata, incluse le province di Cosenza
e Crotone, a partire dal 24 maggio
2012 ed entro e non oltre l’8 giugno
2012 (D.M. 14 dicembre 2011) e in
Sicilia e Calabria a partire dall’11
giugno 2012 ed entro e non oltre il 30
giugno 2012 (D.M. 14 dicembre 2011).
Assegnazione delle frequenze - Beauty
Contest
Come è noto, nell’aprile del 2009,
l’Autorità ha adottato la delibera n.
181/09/CONS recante criteri per la
completa digitalizzazione delle reti
televisive terrestri, in cui è stato previsto
lo svolgimento di una gara per
l’assegnazione di frequenze idonee a
esercire cinque reti televisive terrestri in
tecnologia digitale, oltre a un’eventuale
rete per le trasmissioni televisive terrestri
verso terminali mobili in tecnica Dvb-H.
A seguito dell’emanazione della
delibera AGCOM n. 497/10/CONS
del 23 settembre 2010 e della
pubblicazione del bando e del
disciplinare di gara da parte del
Ministero dello Sviluppo Economico (8
luglio 2011), Rai, in data 6 settembre
2011, ha presentato la domanda di
partecipazione alla procedura.
Con decreto direttoriale del 20 gennaio
2012, il Ministero dello Sviluppo
Economico ha sospeso per 90 giorni lo
svolgimento delle procedure relative alla
gara per l’assegnazione dei diritti d’uso
di frequenze in banda televisiva per
sistemi di radiodiffusione digitale
terrestre (cosiddetto Beauty Contest).
Trasmissione di contenuti agli utenti
finali
L’Autorità, nella delibera n.
24/11/CONS del 20 gennaio 2011, ha
stabilito la proroga, fino al 31 dicembre
2012 (o comunque sino al
completamento dello switch-off), degli
obblighi in capo a Rai e RTI previsti
nella precedente delibera n.
159/08/CONS, in materia di: accesso,
uso di determinate risorse di rete,
trasparenza, non discriminazione e
separazione contabile, al fine di
facilitare la realizzazione delle reti
trasmissive digitali terrestri da parte
degli operatori nuovi entranti e di
rendere effettivo lo sviluppo in tempi
ragionevoli di dette reti, regolando
l’offerta di servizi di trasmissione a
prezzi orientati ai costi da parte degli
operatori esistenti che già dispongono
di reti di estesa copertura sul territorio
nazionale.
Canone di abbonamento speciale
Verifica del pagamento del canone
L’art. 17 del D.L. 6 dicembre 2011 n.
201 recante disposizioni urgenti per la
crescita, l’equità e il consolidamento dei
conti pubblici, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 6 dicembre 2011, n. 284,
S.O. e convertito in legge con
modificazioni dall’art. 1, comma 1, L.
22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto
che le imprese e le società devono
indicare nella relativa dichiarazione dei
redditi il numero di abbonamento
speciale alla radio o alla televisione e la
categoria di appartenenza ai fini
dell’applicazione della tariffa di
abbonamento radiotelevisivo speciale,
nonché gli altri elementi che saranno
eventualmente indicati nel
provvedimento di approvazione del
modello per la dichiarazione dei redditi,
ai fini della verifica del pagamento del
canone.
Televoto
Con la delibera n. 38/11/CONS del 3
febbraio 2011, l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ha
approvato il regolamento in materia di
trasparenza ed efficacia del servizio di
televoto. L’obiettivo principale della
nuova disciplina è quello di assicurare
agli utenti più trasparenza sul
complessivo funzionamento del servizio
e soprattutto sulla sua affidabilità. Fra le
nuove regole si segnalano in
particolare: la possibilità per gli utenti di
conoscere le caratteristiche essenziali
del televoto almeno 7 giorni prima
dell’inizio della trasmissione, compresi i
recapiti per eventuali segnalazioni o
reclami; l’esclusione dei voti provenienti
da centralini, call center o comunque
da sistemi ripetitivi di invio, che alterano
l’effettiva rilevazione delle preferenze
espresse; i nuovi limiti di voto giornalieri
e settimanali; la disciplina dei costi del
servizio; il riparto di responsabilità tra
operatore telefonico, gestore della
piattaforma tecnologica, emittente
televisiva.
Produttori indipendenti
Opere europee
Con la delibera n. 66/09/CONS del
13 febbraio 2009, l’AGCOM ha
approvato il Regolamento in materia di
obblighi di programmazione e
investimento a favore di opere europee
e di opere di produttori indipendenti,
stabilendo che Rai, su tutte le reti e le
piattaforme distributive,
indipendentemente dalla codifica delle
trasmissioni, riservi alle opere europee
degli ultimi cinque anni una quota
minima del 20% del tempo di
trasmissione, incluse le opere
cinematografiche di espressione
originale italiana ovunque prodotte. La
concessionaria del Servizio Pubblico
generale radiotelevisivo, inoltre, è tenuta a destinare alle opere europee
realizzate da produttori indipendenti una
quota non inferiore al 15% dei ricavi
complessivi annui derivanti dagli
abbonamenti relativi all’offerta
radiotelevisiva nonché i ricavi
pubblicitari connessi alla stessa, al netto
degli introiti derivanti da convenzioni
con la Pubblica Amministrazione e dalla
vendita di beni e servizio.
Diritti secondari
Con la delibera n. 30/11/CSP del 3
febbraio 2011, l’AGCOM ha regolato i
criteri per la limitazione temporale di
utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai
fornitori di servizi di media audiovisivi,
stabilendo che Rai, come gli altri fornitori
di servizi di media, è tenuta ad adottare
una propria procedura di
autoregolamentazione per la disciplina
dei rapporti con i produttori televisivi,
garantendo che i rapporti stessi si
svolgano secondo i principi di equità e
non discriminazione e che la
negoziazione dei singoli diritti avvenga in
maniera autonoma, al fine di consentire
la valorizzazione di ciascuno di essi.
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