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IL QUADRO NORMATIVO e regolamentare

Il corso del 2012 è stato caratterizzato dagli interventi legislativi di disciplina del settore radiotelevisivo di seguito illustrati.

Assegnazione per le frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre

Come è noto, nell'aprile del 2009, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito AGCOM) ha adottato la delibera n. 181/09/CONS recante criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri, in cui è stato previsto lo svolgimento di una gara per l'assegnazione di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre.

Con decreto direttoriale del 20 gennaio 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha sospeso per 90 giorni lo svolgimento delle procedure relative alla gara indetta per l'assegnazione dei diritti d'uso di tali frequenze (c.d. beauty contest), in relazione alla quale Rai aveva presentato domanda di partecipazione nel settembre 2011.

Successivamente, l'art. 3-quinquies del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 come convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, al comma 6, recante misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio, ha annullato il Bando del Ministero per lo Sviluppo Economico e il relativo disciplinare dell'8 luglio 2011 per la procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, stabilendo, al fine di assicurare l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio, che gli stessi siano assegnati mediante pubblica gara indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.


Innovazione tecnologica

L'art. 3-quinquies del D.L. n. 16/2012, convertito dalla Legge n. 44 del 2012 affida al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità, nell'ambito delle azioni utili per garantire la concorrenza e l'innovazione in conformità alla politica di gestione stabilita dall'Unione Europea e agli obiettivi dell'agenda digitale nazionale e comunitaria, ogni azione utile alla promozione degli standard televisivi DVB-T2 e MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito ITU. Inoltre, per favorire l'innovazione tecnologica e l'uso efficiente dello spettro, la legge prevede che a partire dal 1° gennaio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai distributori dovranno integrare un sintonizzatore compatibile con il DVB-T2 e la codifica MPEG-4 o successive evoluzioni e, dal 1° luglio 2015, tutti gli apparecchi venduti al dettaglio dovranno possedere tali caratteristiche.


Linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del Servizio Pubblico generale radiotelevisivo

Con la delibera n. 587/12/CONS, l'AGCOM ha approvato le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del Servizio Pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR) per il triennio 2013-2015, al fine di rendere coerente la missione di Servizio Pubblico con il nuovo contesto tecnologico, culturale e sociale del Paese.
Secondo l'Autorità, il raggiungimento di tale scopo può essere perseguito attraverso il miglioramento della qualità della programmazione, l'innovazione tecnologica e la trasparenza nell'erogazione del Servizio Pubblico. Sono stati, pertanto, fissati i seguenti obiettivi connessi alla fornitura del Servizio Pubblico radiotelevisivo e i relativi obblighi:
• assicurare che l'intera gestione della Rai sia ispirata ai principi del Servizio Pubblico;
• recuperare agli occhi dell'utente l'identità del Servizio Pubblico radiotelevisivo;
• migliorare la qualità della programmazione nella sua accezione più vasta. La qualità deve essere intesa innanzitutto come capacità progettuale e di rinnovamento dei contenuti, da sviluppare attraverso la sperimentazione di nuovi formati e linguaggi, il miglioramento del livello qualitativo dell'informazione, la promozione delle produzioni audiovisive per esportare l'immagine del Paese, il raggiungimento dei diversi pubblici attraverso la varietà dei generi e l'approfondimento tematico, superando gli stereotipi culturali e rafforzando l'impegno sociale e culturale e valorizzando i materiali d'archivio per conservare la memoria storica del Paese. Occorre inoltre, secondo l'Autorità, diffondere informazioni capillari sull'offerta di Servizio Pubblico per far comprendere cosa rappresenta e perché si paga il canone, nonché garantire i minori e potenziare la fruizione della produzione radiotelevisiva per gli utenti con disabilità sensoriale;
• promuovere l'innovazione tecnologica estendendo al maggior numero di cittadini i benefici delle nuove tecnologie, in un contesto concorrenziale. La Rai, secondo l'Autorità, deve alfabetizzare il pubblico alle nuove tecnologie, ampliare l'offerta radiotelevisiva su Internet, sviluppare le tecnologie innovative, garantire la neutralità tecnologica e migliorare la qualità tecnica;
• stimolare la creatività e la cultura, incoraggiare l'immagine dell'Italia all'estero;
• favorire la conoscenza dell'Europa e dell'Unione Europea nonché dello scenario internazionale, il senso etico e civico dei cittadini;
• garantire il corretto sviluppo dei minori;
• ampliare la fruizione della programmazione di Servizio Pubblico da parte delle persone affette da disabilità sensoriali;
• perseguire l'efficienza nell'utilizzo delle risorse provenienti dal canone;
• rafforzare il rapporto con i cittadini/utenti, migliorando la trasparenza nell'erogazione del Servizio Pubblico e nell'utilizzo del canone.


Tutela dei minori

Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 120 ha modificato l'art. 34 del TUSMAR prevedendo nuove disposizioni a tutela dei minori: sono, pertanto, vietate le trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, e in particolare i programmi che presentano scene di violenza gratuita, insistita o efferata ovvero pornografiche, e le trasmissioni di film ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta o che siano vietati ai minori di anni 18. Le trasmissioni delle emittenti televisive e radiofoniche non contengono, pertanto, programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23.00 e le ore 7.00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, da un simbolo visivo chiaramente percepibile.

Affollamento pubblicitario

Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 120 ha modificato l'art. 38 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 prevedendo che i messaggi promozionali, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi dalle emittenti radiofoniche e televisive pubbliche e private gratuitamente o a condizioni di favore, nonché i filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalità europea di prossima programmazione, non sono considerati ai fini del calcolo dell'affollamento pubblicitario.

Televoto

Con la delibera n. 443/12/CONS, l'AGCOM ha modificato e integrato il Regolamento in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di televoto di cui alla delibera n. 38/11/CONS, introducendo, tra le altre, previsioni che consentono alle emittenti di realizzare il servizio di televoto sia attraverso servizi telefonici tradizionali (telefonate, SMS), sia attraverso applicazioni Internet, che garantiscano l'identificazione dell'utente votante e la tracciabilità dei voti. È stabilito, inoltre, che in caso di annullamento o sospensione di singole sessioni o dell'intero servizio di televoto per ragioni non derivanti da caso fortuito o da forza maggiore, senza che siano definiti i risultati delle competizioni per le quali è stato chiesto agli utenti di esprimere la loro preferenza, il prezzo dei voti espressi fino al momento dell'annullamento o sospensione deve essere interamente rimborsato agli utenti.

Messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro

Il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 8 novembre 2012, n. 189, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, all'art. 7, ha vietato i messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche rivolte ai minori e nei 30 minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse nonché i messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, nonché via Internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:
a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
b) presenza di minori;
c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

Brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico

Con la delibera n. 392/12/CONS l'AGCOM ha modificato il regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico. L'utilizzo di immagini dell'evento per i brevi estratti di cronaca è ora consentito, nel limite della durata complessivamente non superiore ai 90 secondi per ciascun evento, esclusivamente nell'ambito dei notiziari, anche in edizioni successive, a partire da un'ora dalla conclusione dell'evento fino a 48 ore dalla conclusione dello stesso. Per gli eventi di durata particolarmente ridotta, i brevi estratti devono avere una durata proporzionata e comunque non superiore al 3% della durata dell'evento fermo restando il limite massimo di 90 secondi.

Eventi di particolare rilevanza per la società

Con la delibera n. 131/12/CONS l'AGCOM ha approvato la lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana non potranno trasmettere in esclusiva e solo in forma codificata:
a) le Olimpiadi estive e invernali;
b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;
c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio;
d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;
e) la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte s quadre italiane;
f) il Giro d'Italia;
g) il Gran Premio d'Italia automobilistico di Formula 1;
h) il Gran Premio d'Italia motociclistico di Moto GP;
i) le finali e le semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, rugby alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;
l) gli incontri del torneo Sei Nazioni di rugby ai quali partecipi la squadra nazionale italiana;
m) la finale e le semifinali della Coppa Davis e della Fed Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e degli Internazionali d'Italia di tennis alle quali partecipino atleti italiani;
n) il campionato mondiale di ciclismo su strada;
o) il Festival di Sanremo;
p) la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano;
q) il concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia.


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RAI: Rai Radio Televisione Italiana