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Trasporti In Italia esiste la legge del 14 febbraio 1974, n. 37 che, con le sue integrazioni (25 agosto 1988, n. 376 e 8 febbraio 2006, n. 60), sancisce la gratuità del trasporto sui mezzi pubblici e collettivi per i cani guida, accompagnatori di non vedenti. Su ogni viaggio effettuato con un mezzo pubblico il cane non paga né biglietto né sovrattassa. Il gestore, il conducente o altro titolare di mezzo di trasporto che contravvenga a questa legge è soggetto ad una sanzione amministrativa che va da 500 a 2.500 euro. Tale legge è inserita negli atti normativi della Repubblica italiana ed è fatto obbligo a chiunque di rispettarla come legge dello Stato. |
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