Un cane di nome Slalom: Qua la zampa

Qua la zampa


 

 

Carta internazionale dei diritti di accesso dei cani guida




Nel 2012 l'International Guide Dog Federation ha emanato una Carta internazionale dei diritti di accesso dei cani guida ricordando i seguenti concetti:

- La libertà di mobilità delle persone con disabilità è una delle libertà fondamentali ai sensi dell'articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in cui si afferma: "ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato";
- Il riconoscimento dell'importanza dell'accessibilità all'ambiente fisico, sociale, economico e culturale, alla salute e all'istruzione e all'informazione e alla comunicazione, per permettere alle persone con disabilità, incluse quelle visive, come cittadini, di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, indispensabili per la loro dignità e per il libero sviluppo della loro personalità;
- Il riconoscimento che i cani guida sono un valido aiuto per la mobilità e per rafforzare l'autonomia delle persone non vedenti;
- Il riconoscimento che i cani guida, grazie alla loro socializzazione e alla loro formazione fondata su metodi positivi, sono in grado di rispondere senza limitazioni alle necessità dei loro proprietari.

Pertanto gli utenti dei cani guida francesi, il presidente dell'Associazione francese degli utenti dei cani guida, il rappresentante dell'International Guide Dog Federation e il presidente della European Guide Dog Federation riunitisi a Parigi il 12 Maggio 2012, in occasione del seminario dell'International Guide Dog Federation, hanno formalmente convenuto l'attuazione di misure legislative e amministrative a favore delle persone non vedenti per il godimento della loro libera scelta di essere assistiti da un cane guida, in ogni ambito della vita sociale e civile.

A questo proposito, hanno invitato le autorità competenti di Francia, di tutti i paesi, delle istituzioni europee ed internazionali a:


Articolo 1. Riconoscere uno status specifico per i cani guida, a partire dall'inizio della loro formazione, e la formalizzazione attraverso l'emissione di una carta d'identità che conferisca loro specifici diritti.


Articolo 2. Consentire il libero accesso dei cani guida a tutti i luoghi pubblici, forniture di servizi e strutture così come a tutti i luoghi deputati alla vita sociale e civile quotidiana delle persone non vedenti, senza costi aggiuntivi né obbligo di museruola al cane, indipendentemente dall'essere accompagnati da terze parti;


L'accesso a tutti i luoghi di vendita o di consumo, negozi, alberghi, ristoranti;


L'accesso a tutti i luoghi che consentono l'attività professionale;


L'accesso a tutte le strutture per l'istruzione (scuole, università, ecc.) e a tutti i luoghi che offrono una attività educativa o di formazione;


L'accesso a tutte le strutture sanitarie (ospedali, centri paramedici, riabilitativi) consentendo ai cani guida l'accesso alle sale di accoglienza e di attesa nonché fornendo un adeguato ricovero al cane guida quando questi non possa accompagnare in tutti gli ambienti il suo proprietario per motivi di igiene;


L'accesso a tutte le strutture sportive, centri benessere e attività ricreative;


L'accesso a tutti i luoghi dedicati alla cultura: teatri, cinema, biblioteche, edifici storici, sale da concerto e musei;


L'accesso a tutti gli edifici religiosi pubblici; l'accesso a tutti i luoghi di culto e per la celebrazione di riti religiosi, secondo le diverse tradizioni, con buona pace di tutti i culti;


L'accesso a tutti i tipi di alloggio e di residenza, di proprietà o di locazione;


L'accesso a tutti i tipi di trasporto pubblico e privato.

Articolo 3. Estendere i diritti di accesso, come definiti all'articolo 2, a qualunque cittadino di un paese terzo che ha sottoscritto la Carta quando sia possibile fornire una certificazione di addestramento del cane guida, come definito dall'articolo 1 e facilitare le procedure che consentono a un cane guida di entrare in un territorio nazionale, per quanto riguarda le normative sanitarie vigenti nel paese, e tenendo conto della formazione specifica del cane guida.

Articolo 4. Informare le persone con disabilità visive circa la possibilità di ricevere un cane guida da parte di organizzazioni pubbliche, private o affini.

Articolo 5. Promuovere le organizzazioni che rappresentano gli utenti del cane guida, al fine di proteggere i loro interessi sulla mobilità gratuita e le condizioni di accesso per il loro cani.

 

 

 

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