Art. 609 bis c.p.
Dal Codice Penale, Sezione II - Dei delitti contro la libertà personale:
"Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi."
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