Cdm approva riforma lavoro
Accordo 'salvo intese' dopo cinque ore di discussione. Governo, “Tutele più eque”. Art.18, no abusi. I tempi delle cause saranno più veloci
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, salvo intese, il ddl di riforma del mercato del lavoro. Una riforma attesa dal Paese e auspicata dall'Europa, e per questo discussa con le Parti Sociali con l'intento di realizzare un mercato del lavoro dinamico, flessibile e inclusivo, in grado secondo il governo di contribuire alla crescita e alla creazione di occupazione di qualità, di stimolare lo sviluppo e la competitività delle imprese, oltre che di tutelare l'occupazione e l'occupabilità dei cittadini.
Come aveva promesso il premier Mario Monti, stop alla eventualità di “abusi”, come sui licenziamenti economici “falsi”. Tempi più rapidi per le cause di lavoro. Il testo approvato, salvo intese (perchè ancora modificabile), dal governo oggi sulla riforma del mercato del lavoro, articolo 18 compreso, porta delle novità proprio sul capitolo che più ha visto di traverso i sindacati. Dividendoli. E va incontro, in particolare, alle richieste avanzate in questi giorni da Cisl e Uil.
Ieri il leader di via Po aveva presentato al premier una proposta in tal senso. La Uil chiedeva ilcoinvolgimento delle rappresentanze sindacali (che entrano nel testo licenziato dal Cdm). Tutti, anche la Cgil spingeva sull'accelerazione dei processi. Il Cdm ha dato il via libera all'introduzione di un rito procedurale abbreviato per le controversie in materia di licenziamenti, che ridurrà ulteriormente i costi indiretti del licenziamento.
In particolare, per quanto riguarda i licenziamenti oggettivi o economici - si legge nel testo di palazzo Chigi - per evitare che siano “strumentali” dissimulando motivazioni “di naturadiscriminatoria o disciplinare”, il lavoratore lo può provare e in tali casi “il giudice applica la relativa tutela” e quindi eventualmente anche il reintegro.
Con il nuovo testo sull'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, infatti, per i licenziamenti oggettivi o economici, giudicati illegittimi, è previsto un indennizzo da 15 a 27 mensilità. Per quelli soggettivi o disciplinari, invece, è il giudice che decide tra reintegro (nei casi gravi) e indennizzo. L'articolo 18 non cambia per i licenziamenti discriminatori per i quali resta l'obbligo del reintegro. Viene inoltre prevista sempre per i licenziamenti economici una “preventiva” e “rapida procedura di conciliazione” davanti alle direzioni territoriali del lavoro, nell'ambito della quale il lavoratorepotrà essere assistito anche da rappresentanti sindacali, “e potrà essere favorita la conciliazione tra le parti”.
La Cgil, al momento, resta ferma alle mobilitazioni già proclamate a difesa dell'articolo 18. Quanto agli statali, il testo chiarisce anche che “eventuali adeguamenti” alle norme della riforma del mercato del lavoro per il settore pubblico “saranno domandati a successive fasi diConfronto”.